LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente decisione sul ricorso prodotto da Salerno Antonio, residente in Termoli avverso iscrizione a ruolo Irpef, Ilor 1984 - ufficio imposte dirette di Termoli; Letti gli atti; Sentiti i signori dott. Giambattista Amoruso per il ricorrente e dott.ssa Arciprete Milena per l'ufficio; Udito il relatore; RITENUTO IN FATTO Con ricorso depositato in data 19 novembre 1991, il sig. Salerno Antonio ha impugnato, innanzi a questa Commissione, la cartella esattoriale n. 181010, notificata in data 6 novembre 1991, emessa a seguito di iscrizione a ruolo provvisoria, da parte dell'ufficio imposte dirette di Termoli, delle imposte Ifpef-Ilor relative all'anno 1984, per complessive L. 18.686.742 e degli interessi per L. 6.672.630. L'iscrizione a ruolo provvisoria era stata conseguente ad un avviso di accertamento, relativo all'anno d'imposta 1984, fatto notificare dallo stesso ufficio delle imposte in data 18 dicembre 1990, contro il quale era stato proposto ricorso innanzi alla stessa commissione tributaria (tali circostanze sono pacifiche tra le parti). L'impugnativa in discussione e' stata peraltro limitata a contrastare l'iscrizione a ruolo degli interessi e non anche delle imposte. A fondamento del ricorso, il Salerno ha posto la considerazione che l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio trova origine nella norma di cui all'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e che tale norma prevede la possibilita' di iscrizione a ruolo (provvisoria) della sola imposta (in misura ridotta) e non anche degli interessi. E cio', contrariamente a quanto accade in altre ipotesi espressamente regolate dalla legge. Innanzitutto in quella prevista dall'art. 14 del d.P.R. n. 602/1973, la cui norma prevede l'iscrizione a ruolo sia dell'imposta che degli interessi (oltre soprattasse e pene pecuniarie), ma nel caso di accertamento definitivo; ed anche nell'ipotesi prevista dall'art. 20 del d.P.R. n. 602/1973, secondo il quale e' il contribuente ricorrente che puo' chiedere l'iscrizione a ruolo provvisoria di imposte o maggiori imposte, dovute in base ad accertamenti non definitivi, maggiorate dell'interesse semestrale del 6%. Sicche', conclude il ricorrente, dal momento che ubi lex voluit dixit e ubi noluit non dixit, l'iscrizione a ruolo provvisoria degli interessi e' stata illegittima. Ne' e' invocabile, aggiunge il Salerno, la norma di cui all'art. d.l. 27 aprile 1990, n. 90, che oggi rende possibile l'iscrizione a ruolo provvisoria anche degli interessi, in quanto tale norma non puo' essere applicata retroattivamente. Nei termini di rito, l'ufficio delle imposte dirette di Termoli ha, a sua volta, depositato le proprie deduzioni, con le quali invoca proprio l'applicazione dell'art. 5, punto 9, d.l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165. L'Ufficio sostiene l'applicabilita' di tale norma, in quanto il ruolo e' stato formato nel settore 1991 e dunque dopo l'entrata in vigore della stessa legge, a nulla rilevando il periodo d'imposta oggetto di accertamento (anno 1984). Aperta la discussione all'udienza del 14 ottobre 1992, rilevata la necessita' di approfondire le questioni sollevate, stante anche il dubbio insorto circa l'esistenza di motivi per ritenere non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' della norma di cui all'art. 5, punto 9 del d.l. n. 90/1990, la commissione rinviata per la decisione, ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. n. 636/1972, all'udienza del 28 ottobre 1992. In tale udienza, le parti insistevano nei propri assunti, concludendo, i ricorrenti per l'accoglimento e l'ufficio per il rigetto del ricorso. O S S E R V A Ritiene questa commissione che il punto centrale della controversia sia quello relativo all'applicabilita' o meno, al caso in esame, del richiamato art. 5, punto 9, d.l. n. 90/1990. Non v'e' dubbio infatti che, sulla base dell'art. 15 del d.P.R. n. 602/1973, l'iscrizione a ruolo provvisoria degli interessi e' illegittima. E cio' per la richiamata osservazione secondo la quale ubi lex voluit dixit, mentre, non essendo prevista dal citato art. 15 l'iscrizione a ruolo degli interessi, e' da ritenere che, all'epoca dell'emanazione del d.P.R. n. 602/1973, di legislatore non avesse voluto una tale iscrizione a ruolo. Questa tesi ha trovato vasta accoglienza nella giurisprudenza di merito e di legittimita' (v., per tutte, comm. trib. centr. imp. 8 aprile 1991, n. 2720; idem 19 giugno 1990, n. 4777; idem 5 aprile 1989, n. 2540; ecc.). L'ufficio deduce, invece, di avere operato l'iscrizione a ruolo sulla base dell'art. 5, punto 9, del d.l. n. 90/1990. Osserva, infatti, che, se e' vero che l'anno d'imposta e' il 1984, e' anche vero che l'avviso di accertamento e' stato notificato in data 18 dicembre 1990 (dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 90/1990) ed i ruoli sono stati formati nel settembre 1991. Nella discussione orale il rappresentante dell'ufficio ha evidenziato la natura di norma processuale dell'art. 5 anzidetto e la sua immediata applicabilita' ai ruoli in corso di formazione, indipendentemente dall'anno di imposta (anche antecedente a quello di entrata in vigore del d.l. n. 90/1990), cui l'accertamento si riferisce. Il ragionamento dell'ufficio appare corretto. L'art. 5, punto 9, citato va ritenuto norma processuale di immediata applicazione. Ma tale immediata applicabilita' rischia di creare situazioni di inammissibile disparita' dei cittadini di fronte alla legge. Prendendo in considerazione proprio il caso in esame, nel quale l'anno d'imposta e' il 1984 e l'accertamento (notificato sul filo della scadenza dei termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973) e' avvenuto nel 1990, pochi mesi dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 90/1990, applicando l'art. 5, punto 9, di tale provvedimento legislativo, avremmo una situazione nella quale poter ravvedere una disparita' tra il trattamento riservato all'odierno ricorrente e quello di cui puo' aver goduto il contribuente che, per lo stesso anno d'imposta 1984, ha ricevuto la notifica di avviso di accertamento (formato con maggiore tempestivita' dell'ufficio) ed una iscrizione a ruolo provvisorio di imposta (senza gli interessi), prima dell'aprile 1990. Questa commissione ritiene percio' di dover sollevare questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 5, punto 9, d.l. del 27 aprile 1990, n. 90, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la sua applicabilita' a decorrere dall'anno d'imposta 1990.