LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  emesso  la  seguente decisione sul ricorso prodotto da Salerno
 Antonio, residente in Termoli avverso iscrizione a ruolo Irpef,  Ilor
 1984 - ufficio imposte dirette di Termoli;
    Letti gli atti;
    Sentiti  i  signori dott. Giambattista Amoruso per il ricorrente e
 dott.ssa Arciprete Milena per l'ufficio;
    Udito il relatore;
                           RITENUTO IN FATTO
    Con ricorso depositato in data 19 novembre 1991, il  sig.  Salerno
 Antonio  ha  impugnato,  innanzi  a  questa  Commissione, la cartella
 esattoriale n. 181010, notificata in data 6 novembre 1991,  emessa  a
 seguito  di  iscrizione  a  ruolo  provvisoria, da parte dell'ufficio
 imposte  dirette  di  Termoli,  delle  imposte  Ifpef-Ilor   relative
 all'anno 1984, per complessive L. 18.686.742 e degli interessi per L.
 6.672.630.  L'iscrizione a ruolo provvisoria era stata conseguente ad
 un avviso di accertamento, relativo all'anno  d'imposta  1984,  fatto
 notificare  dallo  stesso  ufficio  delle imposte in data 18 dicembre
 1990, contro il quale era stato proposto ricorso innanzi alla  stessa
 commissione  tributaria  (tali  circostanze  sono  pacifiche  tra  le
 parti).
    L'impugnativa  in  discussione  e'  stata  peraltro   limitata   a
 contrastare  l'iscrizione  a  ruolo degli interessi e non anche delle
 imposte.  A  fondamento  del  ricorso,  il  Salerno   ha   posto   la
 considerazione  che  l'iscrizione  a ruolo a titolo provvisorio trova
 origine nella norma di cui all'art. 15 del d.P.R. 29 settembre  1973,
 n.  602,  e  che  tale  norma prevede la possibilita' di iscrizione a
 ruolo (provvisoria) della sola imposta  (in  misura  ridotta)  e  non
 anche  degli  interessi.  E  cio',  contrariamente a quanto accade in
 altre ipotesi espressamente regolate  dalla  legge.  Innanzitutto  in
 quella  prevista  dall'art.  14  del d.P.R. n. 602/1973, la cui norma
 prevede l'iscrizione a ruolo sia  dell'imposta  che  degli  interessi
 (oltre  soprattasse  e  pene pecuniarie), ma nel caso di accertamento
 definitivo; ed anche nell'ipotesi prevista dall'art. 20 del d.P.R. n.
 602/1973, secondo il quale e' il  contribuente  ricorrente  che  puo'
 chiedere  l'iscrizione  a  ruolo  provvisoria  di  imposte o maggiori
 imposte, dovute in base ad accertamenti  non  definitivi,  maggiorate
 dell'interesse  semestrale  del  6%. Sicche', conclude il ricorrente,
 dal momento che  ubi  lex  voluit  dixit  e  ubi  noluit  non  dixit,
 l'iscrizione   a   ruolo   provvisoria   degli   interessi  e'  stata
 illegittima. Ne' e' invocabile, aggiunge il Salerno, la norma di  cui
 all'art.  d.l.  27  aprile  1990,  n.  90,  che oggi rende possibile
 l'iscrizione a ruolo provvisoria anche  degli  interessi,  in  quanto
 tale norma non puo' essere applicata retroattivamente.
    Nei  termini  di  rito, l'ufficio delle imposte dirette di Termoli
 ha, a sua volta, depositato le proprie deduzioni, con le quali invoca
 proprio l'applicazione dell'art. 5, punto 9, d.l. 27 aprile 1990, n.
 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165. L'Ufficio sostiene
 l'applicabilita' di tale norma, in quanto il ruolo e'  stato  formato
 nel  settore  1991  e  dunque  dopo  l'entrata in vigore della stessa
 legge, a nulla rilevando il periodo d'imposta oggetto di accertamento
 (anno 1984).
    Aperta la discussione all'udienza del 14 ottobre 1992, rilevata la
 necessita' di approfondire le questioni sollevate,  stante  anche  il
 dubbio   insorto   circa  l'esistenza  di  motivi  per  ritenere  non
 manifestamente infondata  la  questione  di  costituzionalita'  della
 norma di cui all'art. 5, punto 9 del d.l. n. 90/1990, la commissione
 rinviata  per  la  decisione,  ai  sensi  dell'art.  28 del d.P.R. n.
 636/1972, all'udienza del 28 ottobre 1992. In tale udienza, le  parti
 insistevano   nei  propri  assunti,  concludendo,  i  ricorrenti  per
 l'accoglimento e l'ufficio per il rigetto del ricorso.
                             O S S E R V A
    Ritiene  questa  commissione   che   il   punto   centrale   della
 controversia  sia  quello relativo all'applicabilita' o meno, al caso
 in esame, del richiamato art. 5, punto 9, d.l. n. 90/1990.
   Non v'e' dubbio infatti che, sulla base dell'art. 15 del d.P.R.  n.
 602/1973,   l'iscrizione  a  ruolo  provvisoria  degli  interessi  e'
 illegittima. E cio' per la richiamata osservazione secondo  la  quale
 ubi lex voluit dixit, mentre, non essendo prevista dal citato art. 15
 l'iscrizione  a  ruolo degli interessi, e' da ritenere che, all'epoca
 dell'emanazione del d.P.R. n. 602/1973,  di  legislatore  non  avesse
 voluto  una  tale  iscrizione  a  ruolo. Questa tesi ha trovato vasta
 accoglienza nella giurisprudenza di merito e di legittimita' (v., per
 tutte, comm. trib. centr. imp. 8 aprile 1991, n. 2720; idem 19 giugno
 1990, n. 4777; idem 5 aprile 1989, n. 2540; ecc.).
    L'ufficio deduce, invece, di avere operato  l'iscrizione  a  ruolo
 sulla  base  dell'art.  5,  punto  9,  del d.l. n. 90/1990. Osserva,
 infatti, che, se e' vero che l'anno d'imposta e' il  1984,  e'  anche
 vero  che  l'avviso  di  accertamento  e' stato notificato in data 18
 dicembre 1990 (dopo l'entrata in vigore del d.l. n.  90/1990)  ed  i
 ruoli  sono stati formati nel settembre 1991. Nella discussione orale
 il rappresentante dell'ufficio ha  evidenziato  la  natura  di  norma
 processuale  dell'art.  5 anzidetto e la sua immediata applicabilita'
 ai ruoli in  corso  di  formazione,  indipendentemente  dall'anno  di
 imposta (anche antecedente a quello di entrata in vigore del d.l. n.
 90/1990), cui l'accertamento si riferisce.
    Il  ragionamento  dell'ufficio appare corretto. L'art. 5, punto 9,
 citato va ritenuto norma processuale di  immediata  applicazione.  Ma
 tale   immediata  applicabilita'  rischia  di  creare  situazioni  di
 inammissibile disparita' dei cittadini di fronte alla legge.
    Prendendo in considerazione proprio il caso in  esame,  nel  quale
 l'anno  d'imposta  e'  il  1984 e l'accertamento (notificato sul filo
 della scadenza dei termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973)
 e' avvenuto nel 1990, pochi mesi dopo l'entrata in vigore  del  d.l.
 n.  90/1990,  applicando  l'art.  5,  punto  9, di tale provvedimento
 legislativo, avremmo una situazione nella quale poter  ravvedere  una
 disparita'  tra  il  trattamento  riservato  all'odierno ricorrente e
 quello di cui puo' aver goduto il contribuente  che,  per  lo  stesso
 anno   d'imposta   1984,   ha  ricevuto  la  notifica  di  avviso  di
 accertamento (formato con maggiore tempestivita' dell'ufficio) ed una
 iscrizione a ruolo provvisorio  di  imposta  (senza  gli  interessi),
 prima dell'aprile 1990.
    Questa commissione ritiene percio' di dover sollevare questione di
 legittimita'  costituzionale  della norma di cui all'art. 5, punto 9,
 d.l. del 27 aprile 1990, n. 90, con  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione,  nella parte in cui non prevede la sua applicabilita' a
 decorrere dall'anno d'imposta 1990.